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Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 29/04/1998 (Rv. 514986 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Anteriori alla alienazione - Accollo cumulativo all'acquirente - Condizioni - Risultanza dei debiti dai libri contabili obbligatori - Necessità.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514986-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

A norma dell'art. 2558 cod. civ. perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 cod. civ. prevede un loro accollo cumulativo "ex lege" all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto che i debiti dell'appaltatrice cedente verso il terzo danneggiato, essendo fuori dal sinallagma del contratto d'appalto non potevano ricadere sull'acquirente dell'azienda, se non alla condizione, non sussistente, della loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)