diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5258 del 03/12/1977 (Rv. 388903 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECORSO DEL TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - DECORSO DEL PREDETTO TERMINE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388903-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECORSO DEL TERMINE BIMESTRALE DALLA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O L'AUTORE MATERIALE - DECORSO DEL PREDETTO TERMINE - NECESSITA.*

La disposizione di cui all'art 22 della legge 24 dicembre 1969, n 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, e applicabile anche nel caso in cui l'Azione sia diretta contro il responsabile civile o contro l'autore materiale del fatto illecito. (Conf 1718/74, mass n 369890).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)