Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 27/06/1978 (Rv. 392619 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA RISARCITORIA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - DISTINZIONE TRA AZIONE CONTRO L'ASSICURATORE E AZIONE CONTRO IL SOLO RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE PROPOSTA CONTRO IL SOLO RESPONSABILE CIVILE - DISCIPLINA EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - APPLICABILITA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA RISARCITORIA - CONDIZIONI DI PROPONIBILITA - DISTINZIONE TRA AZIONE CONTRO L'ASSICURATORE E AZIONE CONTRO IL SOLO RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE PROPOSTA CONTRO IL SOLO RESPONSABILE CIVILE - DISCIPLINA EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - APPLICABILITA - LIMITI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, il quale subordina la proponibilita della domanda risarcitoria alla richiesta del danno all'assicuratore (od al fondi di garanzia presso l'INA, nelle ipotesi di cui all'art 19 primo comma lettera a) e b) della legge medesima, nonche al decorso di sessanta giorni dalla richiesta, non distingue fra Azione contro l'assicuratore ed Azione contro il responsabile civile. L'indicata norma, pertanto, trova applicazione anche nei confronti dell'Azione proposta contro il solo responsabile civile, sempreche l'assicuratore sia identificabile, e salve le ipotesi particolari di richieste di misure cautelari od accertamenti preventivi, ovvero di inserimento dell'Azione risarcitoria nel processo penale con Costituzione di parte civile. (V 5258/77, mass n 388903; (V 1718/74, mass n 369890).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)