Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004 Ud. (dep. 27/01/2005) Rv. 230453 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - provvedimento di autorizzazione - IN GENERE | Durata - Proroga - Persistenza delle condizioni originarie - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - provvedimento di autorizzazione - IN GENERE
Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione. (Fattispecie relativa a provvedimento assunto nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)