Sez. 6, Sentenza n. 1625 del 06/12/2002 Ud. (dep. 15/01/2003) Rv. 223283 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Indagini relative a delitti di criminalità organizzata - Presupposti per disporre intercettazioni - Sufficienti indizi di reato e necessità delle indagini - Motivazione adeguata - Necessità - Riferimento alle specifiche informative della polizia giudiziaria - Sufficienza - Utilizzabilità delle intercettazioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In materia di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivazione del decreto autorizzativo del g.i.p. in ordine al presupposto dei "sufficienti indizi di reato", previsto dall'art. 13 della l. 12 luglio 1991 n. 203 - che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 cod. proc. pen. - deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)