diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11326 del 16/11/1993 (Rv. 484356 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno di divorzio - Revisione - Giustificato motivo di revisione - Sussistenza - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484356-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

La revisione dell'assegno di divorzio, consentita dall'art. 9, primo comma della legge n. 890 del 1970, essendo funzionale al ripristino del bilanciamento degli interessi contrapposti degli ex coniugi, è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente nel senso di determinare (o far cessare) lo stato di bisogno di uno di questi, in tal guisa alternando il pregresso equilibrio realizzato dall'anteriore provvedimento sull'assegno. Ne consegue che il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione, deve accertare l'effettività di sopravvenienze siffatte e verificare l'esistenza di un nesso di casualità fra le medesime e l'instaurazione di una nuova (ovvero il superamento della precedente) situazione di bisogno - da intendersi come inadeguatezza dei mezzi a disposizione rispetto al fine di assicurare la conservazione del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, eventualmente, e virtualmente, comprensivo altresì di quei prevedibili incrementi evolutivi legati anche all'apporto fornito dal coniuge la cui posizione va ripristinata -, provvedendo ad una valutazione che, senza ispirarsi a criteri meramente aritmetici e senza trascurare profili equitativi, assuma ad oggetto la nuova serie effettuale, a parametro di comparazione il precedente assetto degli interessi economici ed a criterio di commisurazione (dell'importo della revisione) la dimensione attuale dell'obbligo assistenziale.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)