Sez. 1, Sentenza n. 11117 del 23/12/1994 (Rv. 489387 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Concessione - Presupposto.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La concessione dell'assegno di divorzio, che ha carattere esclusivamente assistenziale (salva la valutazione ponderata e bilaterale, ai fini della misura dell'assegno, dei criteri fissati, dall'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74) presuppone l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)