Sez. 1, Sentenza n. 958 del 28/01/2000 (Rv. 533235 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - Applicabilità di detta norma alle domande di revisione di assegni liquidati anteriormente alla sua entrata in vigore - Accertamento del diritto alla revisione - Criteri - Condizioni patrimoniali dell'altro coniuge - Incrementi patrimoniali configuranti ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio - Rilevanza - Configurabilità - Automatismo tra tali incrementi e l'aumento dell'assegno - Esclusione - Fondamento - Valutazione del relativo affidamento da parte del coniuge richiedente - Necessità - Sussistenza - Applicabilità dei criteri previsti per la quantificazione dell'assegno dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'accertamento del diritto alla revisione dell'assegno divorzile ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - applicabile anche alle domande di revisione degli assegni liquidati prima della entrata in vigore di detta legge -, va effettuato, conformemente all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, verificando la inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto al momento del divorzio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate in costanza di matrimonio. Ne consegue che vanno presi in considerazione, ai fini della decisione sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile, anche gli incrementi di reddito dell'ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni presenti al momento del divorzio e rapportabili all'attività svolta e o al tipo di qualificazione professionale. Deve, tuttavia, escludersi un automatismo tra tali miglioramenti e la revisione dell'assegno divorzile. Ed infatti, alla stregua del criterio legislativo della esistenza di giustificati motivi, in presenza di detti incrementi occorre valutare in quale misura il coniuge richiedente possa essere ritenuto titolare di un affidamento ad un tenore di vita ad essi correlato, alla luce degli elementi indicati in via generale nell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, per la quantificazione dell'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)