Sez. 3, Sentenza n. 42453 del 07/05/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265191 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Mutamento della destinazione d'uso con opere edilizie - Inizio di realizzazione di impianti a servizio di vano autorizzato come "vuoto tecnico" - Circostanza idonea a ritenere la destinazione abitativa - Sussistenza - Reato ex art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
È configurabile il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione d'uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come "vuoto tecnico", in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile. (In motivazione, la Corte ha altresì osservato che, nel caso di modifica della destinazione d'uso realizzata mediante l'esecuzione di opere edili, il reato si consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento).
Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)