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Sez. 3, Sentenza n. 2574 del 18/02/1997 Ud. (dep. 17/03/1997) Rv. 206741 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Varianti in corso d'opera - Nozione e requisiti - Conseguente insussistenza di illecito penale o amministrativo - Fattispecie: scantinati.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206741-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Possono essere definiti varianti in corso d'opera tutti gli interventi edilizi in lieve difformità dal progetto, che si rendano necessari nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o non prevedibili al momento della redazione di esso. Debbono però sussistere dei requisiti, positivi e negativi, espressamente richiesti dall'art. 15 legge 28 febbraio 1985, n. 47: in particolare, le varianti debbono essere, anzitutto, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; non debbono essere in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi adottati, né comportare modifiche della sagoma, della destinazione di uso e delle superfici utili dell'edificio e delle unità immobiliari di cui esso si compone; non debbono, in ogni caso, riguardare immobili vincolati, né interventi di restauro a norma dell'art. 31 legge 5 agosto 1978, n. 457, e la loro approvazione deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In presenza e nel rispetto di tutte tali condizioni ci si può trovare in presenza di "varianti" in senso tecnico e giuridico, che non costituiscono illecito amministrativo né penale, tanto che ad esse - come espressamente previsto dal comma primo dell'art. 15 citata legge n. 47 del 1985 - non si applicano le sanzioni amministrative né quelle penali di cui all'art. 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 medesima legge n. 47 del 1985. (Nella specie la S.C. ha osservato che il giudice di merito ha legittimamente escluso che le opere abusivamente realizzate dall'imputato fossero da qualificare come varianti in corso d'opera, dato che la realizzazione di scantinati collegati da apposite scalette ai soprastanti appartamenti non costituisce intervento edilizio in lieve difformità dal progetto, resosi necessario nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o non prevedibili al momento della redazione di esso ed ha determinato una modifica della destinazione d'uso e della superficie utile delle singole unità immobiliari).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)