Sez. 1, Sentenza n. 16295 del 04/03/2010 Ud. (dep. 27/04/2010) Rv. 246660 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | Danneggiamento seguito da incendio - Elementi costitutivi e differenziali rispetto al danneggiamento - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Nella specie, in cui l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)