Sez. 2, Sentenza n. 47415 del 17/10/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 260832 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | Danneggiamento seguito da incendio - Elementi costitutivi e differenziali rispetto al danneggiamento - Individuazione Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)