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Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024 (Rv. 672744-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672744-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)