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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all’istanza - Liquidazione delle spese del giudizio – Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654548-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)