Sez. 1 - , Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all’istanza - Liquidazione delle spese del giudizio – Possibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)