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Sez. 3, Ordinanza n. 17354 del 01/06/2026 (Rv. 679193-01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Correzione di errore materiale nel titolo esecutivo già notificato - Nuova notificazione del titolo corretto - Necessità - Esclusione - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679193-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

Nel caso di azione esecutiva fondata su titolo giudiziale, ove la sentenza notificata in forma esecutiva sia stata successivamente corretta, con il procedimento, di natura amministrativa, previsto dall'art. 287 c.p.c., non occorre una nuova notifica del titolo emendato atteso che il provvedimento di correzione di errore materiale non sostituisce né ha autonoma rilevanza rispetto alla sentenza "originale", dalla quale ripete la sua validità, così da non esprimere un proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione.

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)