Sez. 1, Sentenza n. 2446 del 15/03/1988 (Rv. 458219 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE ESPROPRIANDO - FORMA SCRITTA - SUFFICIENZA - ATTO PUBBLICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE - CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE ESPROPRIANDO - FORMA SCRITTA - SUFFICIENZA - ATTO PUBBLICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine della validità del contratto di cessione volontaria dell'immobile espropriando, di cui all'art. 12 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, deve ritenersi sufficiente la Forma scritta, e quindi anche la scrittura privata, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., non potendosi esigere, in difetto di espressa previsione, l'atto pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)