Sez. 3, Sentenza n. 525 del 12/01/2011 (Rv. 615882 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Contratto di cessione di quota sociale - Pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte - Ripartizione interna - Problema di ermeneutica contrattuale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2269, 2290, 2263 e 2289 cod. civ. nei rapporti fra cedente e cessionario della quota - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2269, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)