Sez. 3, Sentenza n. 3547 del 29/05/1980 (Rv. 407395 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
In tema di nullita parziale del contratto, la regola utile per inutile non vitiatur (art 1419 cod civ) puo trovare applicazione soltanto se la parte o la clausola del contratto affetta da invalidita persegue un risultato configurabile come distinto ed abbia un'esistenza autonoma, e non se la clausola sia in correlazione inscindibile con il resto e funzioni da condicio causa dans o sine qua non, perche, in tal caso, il principio suddetto non si applica e la nullita parziale investe e travolge tutt'intero il contratto. (Conf 932/70, mass n 346372; (Conf 1275/68, mass n 332826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)