Sez. 1, Sentenza n. 5974 del 17/11/1979 (Rv. 402660 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE NELLA EPIGRAFE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - OMESSA TRASCRIZIONE NELLA EPIGRAFE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'omessa trascrizione, totale o parziale, delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza e del tutto irrilevante, se dalla motivazione risulti che il giudice ne ha tenuto conto, e qualora il rigetto delle istanze, di cui si lamenta la mancata menzione in epigrafe e l'omesso esame, emerga per implicito dalla decisione adottata, trattandosi di istanze assorbite, superate o incompatibili con il contenuto della statuizione. (Conf 1026/75, mass n 374429).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)