Sez. U, Sentenza n. 15386 del 01/07/2009 (Rv. 608923 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Condanna generica emessa da giudice straniero - Domanda per la liquidazione del "quantum" proposta innanzi al giudice italiano - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da un giudice straniero (nella specie, l'High Court of London), la quale non integri alcuna censurabile omissione del giudice ma costituisca applicazione di una regola processuale di quell'ordinamento, la domanda proposta innanzi al giudice italiano per ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa; la ravvisata preclusione è infatti opponibile solo nel caso in cui sia chiesto ad un giudice italiano di pronunciare sulle spese relative a sentenza di altro giudice italiano che, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia - da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione -, abbia trascurato del tutto di provvedere sul punto o si sia limitato a statuire sull'incidenza dell'onere delle spese, senza determinarne l'entità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 278, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)