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Sez. 1, Sentenza n. 14467 del 09/07/2005 (Rv. 583715 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Delibera di approvazione del bilancio - Impugnazione relativa ad una voce - Allegazione di una determinata ragione di irregolarità - Annullamento per diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583715-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nell'impugnazione del bilancio di una società di capitali, l'allegazione dell'irregolarità di una voce non giustifica l'annullamento del bilancio per qualsiasi ragione attinente a quella voce, ancorché diversa - anche solo in diritto - da quelle originariamente indicate, perché ciò lederebbe il contraddittorio. Infatti la "causa petendi", intesa come elemento di identificazione della domanda sulla quale si radica il contraddittorio, non è costituita esclusivamente dall'allegazione degli elementi del fatto sui quali si fonda la pretesa, ma include necessariamente le ragioni di diritto che giustificano le richieste formulate in giudizio, e questo principio vale anche nelle azioni di nullità, nelle quali il potere d'ufficio del giudice di pronunciare la nullità del contratto deve coordinarsi con il principio della domanda, e non è consentita la dichiarazione di nullità per un motivo diverso da quello indicato dalla parte. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la sentenza di secondo grado, che aveva ritenuto inammissibile la deduzione in appello della irregolarità dell'appostazione nello stato patrimoniale, piuttosto che nel conto economico, delle spese di manutenzione di un immobile locato, mentre in primo grado era stato dedotto soltanto che quelle spese, in quanto costi di manutenzione ordinaria, dovevano figurare, quale credito nei confronti del locatario, nell'attivo del conto economico invece che al passivo come costi di esercizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)