Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 02/03/2007 (Rv. 595488 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio - Soggetti legittimati - Conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento del bestiame - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
I contratti di affitto di terreno pascolativo e di vendita di erbe (pascipascolo) sono estranei all'ambito dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che riconosce il diritto di prelazione agraria solo agli affittuari coltivatori diretti, tra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, senza coltivare il fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)