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Sez. 3, Sentenza n. 2906 del 13/03/1995 (Rv. 491122 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio - Soggetti legittimati - Conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento del bestiame - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491122-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

I contratti di affitto di terreno pascolativo e di vendita di erbe (pascipascolo) sono estranei all'ambito dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 che riconosce il diritto di prelazione agraria solo agli affittuari coltivatori diretti, tra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, senza coltivare il fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)