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Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 31/01/1980 Ud. (dep. 08/03/1980) Rv. 144588 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144588-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

L'art 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata dall'Italia il 23 febbraio 1961 - non ha derogato all'art 11 cod pen, in relazione al principio ne bis in idem, con la conseguenza che non sussiste, per il giudice italiano, il divieto di conoscere degli stessi fatti oggetto di procedimento penale in altro stato aderente alla suindicata convenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)