Sez. 1, Sentenza n. 1058 del 25/01/2001 (Rv. 543453 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - SOTTOSCRIZIONE | Da parte del rappresentante di ente collettivo - Validità - Condizioni.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 8 della legge cambiaria, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, ed il cognome, ovvero, in caso di imprenditore individuale, la ditta dell'obbligato; tale disposizione, dettando una prescrizione di rigore formale operante per ogni sottoscrizione cambiaria della persona fisica che si obblighi in proprio ovvero, quale rappresentante, nel nome altrui, è applicabile anche al rappresentante di un ente collettivo, sicché non è sufficiente l'identificazione della società attraverso la sua ragione sociale o denominazione, se non accompagnata dalla sottoscrizione autografa e riconoscibile, nei termini prescritti dalla citata norma, dell'autore dell'atto gestorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 8, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)