Sez. 6, Sentenza n. 20112 del 26/02/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 255725 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Tempo trascorso dal reato - Rilevanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Fattispecie in cui i fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni rispetto all'adozione della misura degli arresti domiciliari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)