Sez. 2, Sentenza n. 25620 del 22/04/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 244162 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso proposto contro ordinanza di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 10, comma terzo, legge n. 46 del 2006 - Declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione - Effetti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006 (sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale), il P.M. che aveva proposto appello prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dichiarate illegittime e, in seguito, ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità di esso, va reintegrato nel diritto a vedere trattata l'impugnazione di merito a suo tempo proposta, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)