Sez. 5, Sentenza n. 37125 del 26/09/2007 Ud. (dep. 09/10/2007) Rv. 238190 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Sentenza Corte cost. n. 26 del 2007 - Effetti in ordine al ricorso del P.M., proposto a seguito di ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
La sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 593 nel testo novellato dall'art. 1 L. n. 46 del 2006 e dell'art. 10 stessa legge - comporta, nel caso in cui la Corte di cassazione sia investita del ricorso del P.M. a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che sia ripristinata l'appellabilità 'ex tunc' della sentenza assolutoria di primo grado. Ne consegue che qualora il ricorso sia proposto per motivi non consentiti, concernendo, come nella specie, censure relative alla valutazione delle prove, esso non possa essere deciso come ricorso immediato con l'effetto che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)