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Sez. 3, Sentenza n. 9427 del 18/12/1987 (Rv. 456555 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - PASSIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE SULLA VESTE DELL'ATTORE QUALE SOGGETTO AVENTE IL POTERE DI CHIEDERE LA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE E SULLA VESTE DEL CONVENUTO QUALE SOGGETTO TENUTO A SUBIRLA - PROSPETTAZIONE DELL'ATTORE - RILEVANZA - RISULTATO NEGATIVO DI TALE ACCERTAMENTO - RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO ATTINENTE ALLA TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO - PRONUNCIA RELATIVA SULLA LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - PASSIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE SULLA VESTE DELL'ATTORE QUALE SOGGETTO AVENTE IL POTERE DI CHIEDERE LA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE E SULLA VESTE DEL CONVENUTO QUALE SOGGETTO TENUTO A SUBIRLA - PROSPETTAZIONE DELL'ATTORE - RILEVANZA - RISULTATO NEGATIVO DI TALE ACCERTAMENTO - RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO ATTINENTE ALLA TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO - PRONUNCIA RELATIVA SULLA LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO - NECESSITÀ.*

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronunzia sulla legittimazione ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso. (V 4580/81, mass n 415293; (Conf 6126/82, mass n 423819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)