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Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 27/02/1995 (Rv. 490738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione attiva e passiva - Nozione - Difetto di legittimazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490738-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, nella controversia in cui il coniuge separato, proprietario della casa familiare, lamenti l'illecito pernottamento nella stessa delle fidanzate dei figli conviventi con l'altro coniuge, assegnatario dell'abitazione della casa medesima, ha escluso che sussista la legittimazione passiva di tali fidanzate, non avendo le stesse il dovere di subire un giudizio nel quale si contende circa un'asserita violazione del diritto di abitazione da parte del coniuge assegnatario dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)