Sez. L, Sentenza n. 2403 del 26/03/1990 (Rv. 466136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ RISCHIO PER UN DIPENDENTE DI UN'AZIENDA DI CREDITO ADDETTO AL RILASCIO ALLA CLIENTELA DEI LIBRETTI DI ASSEGNO IN BIANCO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ RISCHIO PER UN DIPENDENTE DI UN'AZIENDA DI CREDITO ADDETTO AL RILASCIO ALLA CLIENTELA DEI LIBRETTI DI ASSEGNO IN BIANCO.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 37 C.C.n.L. 17 febbraio 1983 per i dipendenti delle aziende di credito - aveva respinto la domanda diretta al riconoscimento del diritto all'indennità rischio, proposta da un dipendente addetto allo sportello che era consegnatario ed addetto al rilascio alla clientela dei libretti di assegno in bianco). (V 5357/88, mass n 460001; (V 3714/87, mass n 452659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 17/02/1983 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)