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Sez. 3, Sentenza n. 4424 del 06/05/1994 (Rv. 486521 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Opposizione a precetto - Qualificazione di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all'esecuzione - Rilevanza ai fini della individuazione del mezzo d'impugnazione - Indagine della Suprema Corte.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486521-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere

Con riguardo ad ipotesi di opposizione a precetto rispetto alle quali la sentenza resa dal giudice "a quo" non contenga alcuna qualificazione attributiva alla categoria dell'opposizione alla esecuzione o a quella dell'opposizione agli atti esecutivi, la qualificazione stessa è consentita, ai fini dell'ammissibilità del rimedio, alla Corte di Cassazione cui sia stato proposto ricorso ex art. 111 cost. avverso detta sentenza, di guisa che, ove l'opponente abbia fatto valere in unico contesto, sia rilievi relativi alla regolarità formale del precetto (nella specie, notificazione, unitamente a questo e come titolo esecutivo, di un decreto ingiuntivo privo della sottoscrizione del giudice), sia la negazione del diritto della controparte del diritto di procedere in "executivis" (nella specie, in base all'assunto che il detto decreto non poteva valere come titolo esecutivo, in quanto emesso a fronte di ricorso privo della sottoscrizione del difensore ed in quanto v'era stato pagamento del debito), il rimedio suddetto può essere considerato ammissibile soltanto avverso quella parte della sentenza impugnata che abbia deciso il primo gruppo delle esposte questioni, costituenti fondamento di una opposizione agli atti esecutivi, ed inammissibile per la parte concernente la decisione del secondo gruppo di questioni, la quale, siccome intervenuta su opposizione all'esecuzione è suscettibile di appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)