Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 01/02/2008 (Rv. 601352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza emessa dal giudice di secondo grado in sede di rinvio - Natura del giudizio - Rilevabilità di un vizio revocatorio in sede di giudizio di cassazione o di rinvio - Esclusione - Specifico mezzo di impugnazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
I vizi revocatori non possono essere denunciati nel giudizio di cassazione né, tantomeno, in quello di rinvio, che è un giudizio chiuso, limitato al solo riesame dei punti che la sentenza di appello non aveva esaminato o che la Corte di cassazione abbia indicato come meritevoli di nuova considerazione; ne consegue che l'errore di fatto o il dolo della parte, asseritamente tali da viziare la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, potranno essere fatti valere, sussistendone i presupposti, solo con lo strumento della revocazione avverso quest'ultima sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)