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Sez. 3, Sentenza n. 11276 del 27/05/2005 (Rv. 581924 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice - Rilevabilità a mezzo della revocazione - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di circolazione stradale.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581924-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Qualora una parte assuma che la sentenza, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è viziata a causa della erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto risultante chiaramente inesistente dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo a sinistro causato da mezzo circolante su area qualificata privata dal giudice di merito, parte ricorrente deduceva che trattavasi di luogo aperto al pubblico transito e che l'immobile danneggiato si trovava vicino alla strada d'accesso, mentre la distanza era indicata in sentenza in dieci metri).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)