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Sez. L, Sentenza n. 3760 del 17/08/1977 (Rv. 387424 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - CONSULENZA - DISSENSO DEL GIUDICE D'APPELLO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE NOMINATO IN SECONDO GRADO ED ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387424-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - CONSULENZA - DISSENSO DEL GIUDICE D'APPELLO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE NOMINATO IN SECONDO GRADO ED ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nelle controversie in tema di pensione d'invalidita, il giudice d'appello, che intenda dissentire dal parere del consulente tecnico nominato in secondo grado, aderendo alla consulenza espletata in primo grado, deve dare congrua e logica motivazione del proprio convincimento, al fine di rendere possibile il controllo sulla coerenza e correttezza della decisione adottata. Infatti, la rinnovazione della consulenza tecnica si ricollega all'obiettiva necessita di nuove indagini, ed alla insufficienza di quelle gia espletate, con la conseguenza che una confutazione implicita del parere disatteso puo ritenersi consentita nel caso di adesione alla seconda consulenza, ma non anche nel caso inverso di adesione alla prima, richiedente una espressa e specifica enunciazione delle ragioni della scelta operata. (V 4720/76, mass n 383462; (V 436/76, mass n 379086; (V 2843/73, mass n 366431; (V 2133/73, mass n 365340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 441, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 632 art. 10, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)