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Sez. 2, Sentenza n. 11517 del 13/10/1999 (Rv. 530625 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Procedimento possessorio - Fase sommaria - Applicabilità - Successiva fase di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530625-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Nei procedimenti possessori la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica soltanto alla fase sommaria, caratterizzata dall'urgenza e non anche alla successiva fase di merito che si svolge con le forme del rito ordinario considerato che il procedimento ordinario possessorio non è indicato dall'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (cui la legge fa esplicito rinvio) tra gli affari civili che vanno trattati nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)