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Sez. 1, Sentenza n. 5133 del 18/10/1985 (Rv. 442454 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - FASE DI MERITO - INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE - CONDIZIONI - ESPRESSA DECLARATORIA DI URGENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442454-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - FASE DI MERITO - INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE - CONDIZIONI - ESPRESSA DECLARATORIA DI URGENZA.*

Nei procedimenti possessori, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta inapplicabile, oltre che nella fase sommaria, di per sè urgente a norma dell'art. 92 primo comma dell'ordinamento giudiziario, anche nella successiva fase di merito, ai sensi del secondo comma del predetto art. 92 (richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742), qualora intervenga un'espressa declaratoria di urgenza (nella specie, ravvisata dalla S.C., al fine di escludere l'operatività della sospensione in ordine al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, nella dichiarazione di eccezionale urgenza resa dal pretore in Sede di adozione dei provvedimenti immediati in esito alla fase sommaria). (V 280/84, mass n 432550; (V 1527/83, mass n 426366).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)