Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 16/02/2000 (Rv. 533909 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della sottoscrizione dell'originale - termini previsti dagli artt. 251 e 215 cod.proc.civ. - Applicabilità .
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il termine per il disconoscimento della sottoscrizione previsto dagli artt. 241 e 215 cod.proc.civ. si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)