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Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 16/02/2000 (Rv. 533909 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della sottoscrizione dell'originale - termini previsti dagli artt. 251 e 215 cod.proc.civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533909-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Il termine per il disconoscimento della sottoscrizione previsto dagli artt. 241 e 215 cod.proc.civ. si applica anche nel caso in cui il documento sia stato prodotto in fotocopia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)