Sez. 2, Sentenza n. 8878 del 03/07/2000 (Rv. 538179 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità e termini - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod.proc.civ. - Applicabilità - Conseguenze - Disconoscimento per la prima volta in appello - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, ai sensi del'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria degli originali, quando la conformità a questi è attestata da un pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotti. Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per cui non può essere effettuato per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)