Sez. 2, Sentenza n. 12290 del 04/12/1998 (Rv. 521383 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità e termini - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Disconoscimento effettuato per la prima volta nel giudizio di appello - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo è soggetto alla modalità ed ai termini di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito, e deve, pertanto, avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente inammissibilità della relativa proposizione per la prima volta in appello qualora la copia risulti già prodotta in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)