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Sez. 1, Sentenza n. 14811 del 25/03/2015 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263368 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Rifiuto di fornire le proprie generalità - Presupposti - Esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale richiedente le informazioni - Richiesta formulata da un appartenente alla Polizia di Stato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263368-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, il presupposto dell'"esercizio delle funzioni", nel cui contesto deve essere formulata la richiesta di dare le indicazioni, non può ritenersi sussistente solo perché il pubblico ufficiale, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, è da considerare in "servizio permanente", trattandosi di due nozioni diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato di cui all'art. 651 cod. pen., fosse stato integrato da una tardiva risposta a richiesta di generalità formulata da un assistente di Polizia di Stato il quale, giunto sul posto in abiti civili e con vettura privata, nel domandare le precisate indicazioni, pur qualificandosi, non aveva proceduto ad alcuna formale contestazione di specifiche infrazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)