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Sez. 1, Sentenza n. 11709 del 09/03/2005 Ud. (dep. 24/03/2005) Rv. 231197 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Rifiuto di generalità - Richiesta formulata da agente di polizia in servizio permanente - Concreto esercizio delle funzioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231197-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza "in servizio permanente" sono sempre tenuti, come agenti od ufficiali di polizia giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative. Ne consegue che il rifiuto opposto alla richiesta di un assistente di polizia di fornire le generalità integra il reato previsto dall'art. 651 cod.pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)