Sez. 1, Sentenza n. 2796 del 15/07/1976 (Rv. 381540 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE - ARMATORE - RESPONSABILITA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - ESTENSIONE - DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - ARMATORE ED ESERCENTE - ARMATORE - RESPONSABILITA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - ESTENSIONE - DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 274 cod nav, nel disporre che 'l'armatore e responsabile dei fatti dell'equipaggiò, detta una disposizione speciale, e, quindi, prevalente rispetto a quella parallela di cui all'art 2049 cod civ, ma non esaurisce la disciplina della responsabilita dell'armatore, che rimane soggetta alle norme del codice civile (nella specie art 2050, sulla responsabilita per l'Esercizio di attivita pericolose e 2051 sulla responsabilita per danni da cose in custodia) per ogni ipotesi non contemplata dal codice della navigazione (art 1 secondo comma cod nav). (V 606/69, mass n 338823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 274
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)