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Sez. 3, Sentenza n. 6384 del 08/06/1993 (Rv. 482712 - 01)

Mediazione - Provvigione | Patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea - Ammissibilità - Compenso - Previsione anche nel caso di revoca anticipata dell' incarico - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482712-01

Mediazione - Provvigione

I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. È possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1756, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)