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Sez. 3, Sentenza n. 6135 del 02/06/1993 (Rv. 482624 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - Anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione | Indennità di avviamento commerciale - Mancata corresponsione - Conduttore - Opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, per rilascio dell'immobile locato - Proposizione - Giudice competente - Pretore.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482624-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - Anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione

In tema di opposizione all'esecuzione, quando questa non sia stata iniziata, ancorché si tratti di esecuzione per rilascio di immobile, la competenza deve essere determinata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 615, primo comma e 27 cod. proc. civ., secondo i normali criteri della materia, del valore e del territorio. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia motivata dalla mancata corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale alla quale il conduttore ritiene di aver diritto, la competenza deve essere attribuita al Pretore, unico giudice funzionalmente competente a decidere la questione della spettanza e della quantificazione della indennità suddetta, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della legge 27 luglio n. 392.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)