Sez. 3, Sentenza n. 6055 del 17/06/1998 (Rv. 516557 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Opposizione all'esecuzione sul rilievo del mancato pagamento dell'indennità di avviamento - Competenza del pretore - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
Nel vigore dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se l'opposizione all'esecuzione per il rilascio dell'immobile è proposta dal debitore per sostenere che l'esecuzione non può essere promossa o proseguita perché egli ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento e questa non è stata pagata e se la controversia si incentra sul punto dell'avere o no il debitore diritto a tale indennità non si è in presenza di due distinte cause - una di opposizione all'esecuzione e l'altra sulla spettanza del diritto all'indennità -, ma di una sola causa di opposizione all'esecuzione, la cui cognizione spetta non al giudice competente per valore (o materia) in relazione al diritto per cui si procede, ma al pretore quale giudice competente a conoscere della controversia sulla spettanza dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)