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Sez. 2, Sentenza n. 2113 del 29/07/1966 (Rv. 324112 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI VARI - INAIL - RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE - DELEGA AI DIRETTORI PROVINCIALI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324112-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI VARI - INAIL - RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE - DELEGA AI DIRETTORI PROVINCIALI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L' istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (i. N. A. I. L.) costituisce una persona giuridica unitaria, mentre le sedi periferiche non rappresentano che suddivisioni amministrative interne, non aventi una propria distinta personalita giuridica. La rappresentanza processuale dell' istituto, nel suo complesso, e affidata al Presidente, il quale puo delegarla - per quanto concerne la attivita dell' istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche - ai direttori delle medesime. Tale delega puo essere conferita solo in relazione alla rappresentanza nei giudizi di merito, che piu hanno riguardo all'attivita periferica, laddove per il giudizio di Cassazione rimane la rappresentanza generale e primaria del Presidente. (nella specie, il ricorso per Cassazione era stato proposto dall' i. N. A. I. L., rappresentato dal Presidente, mentre nel giudizio di merito l' istituto era stato rappresentato dal direttore della Sede periferica. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso). (conforme per il resto alla sentenza 2013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)