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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 16/07/1971 (Rv. 353190 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO L'INAIL IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353190-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO L'INAIL IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dell'Inail in persona del direttore di una Sede periferica dell' istituto e inammissibile ai sensi dell'art 366 n 1 cod proc civ perche proposto nei confronti di ente pubblico in persona di organo privo di capacita rappresentativa. La rappresentanza processuale dell' Inail davanti alla Corte di Cassazione non rientra tra le attivita proprie delle sedi periferiche rispetto a cui possa configurarsi una delegazione della rappresentanza legale dell'ente da parte del Presidente ai direttori delle sedi periferiche, ai sensi dell'art 2 del RDL n 1033 del 1933, modificato dal DLCPS n 438 del 1947. (V 1207'70, mass n 346837' 2113'66, mass n 324112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)