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Sez. 3, Sentenza n. 1207 del 04/09/1970 (Rv. 346837 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO L'INAIL IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - NULLITA - COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346837-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - SEDI PERIFERICHE - NATURA - IMPUTABILITA DEGLI ATTI ALL'ENTE - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO L'INAIL IN PERSONA DEL DIRETTORE DI SEDE - NULLITA - COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

L' istituto nazionale per l' Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) costituisce una persona giuridica unitaria, mentre le sedi periferiche non costituiscono che suddivisioni amministrative interne, non aventi una distinta personalita giuridica. Peraltro, dovendo tali sedi periferiche essere considerate come organi della persona giuridica, i loro Atti, nei confronti degli altri soggetti, vanno considerati come Atti dell' istituto. Cio in aderenza al disposto dell'art 2 del DL Cps 13 maggio 1947, n 438, sulla composizione e Competenza degli organi amministrativi dell'Inail, che, pur attribuendo la rappresentanza legale dell'istituto nel suo complesso al Presidente, da a quest'ultimo la facolta di delegare la rappresentanza dell'ente, per l'Esercizio di particolari attribuzioni, e piu precisamente per quanto concerne l'attivita dell' istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle medesime. Siffatta delega ben puo essere conferita anche per la rappresentanza nei giudizi di merito, ove essi concernano l'attivita dell' istituto nell'ambito delle circoscrizioni delle sedi periferiche ma, per il giudizio in Cassazione rimane la rappresentanza generale e primaria del Presidente dell' istituto. E, quindi, affetto da nullita assoluta, per difetto del presupposto processuale della capacita di stare in giudizio, il ricorso per Cassazione proposto contro Inail in persona del direttore di una Sede periferica. Tale nullita non e sanata dalla successiva Costituzione dell'organo fornito della legale rappresentanza, se detta Costituzione e avvenuta dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione. (sulla prima parte V 1828, 67, mass 328733 2113, 66, mass 324112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)