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Sez. L, Sentenza n. 18927 del 05/11/2012 (Rv. 624431 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Danno all'integrità psico-fisica del lavoratore - Comportamenti vessatori del datore e dei colleghi - Assenza di strategia persecutoria - "Mobbing" - Insussistenza - Differenze - Responsabilità del datore di lavoro per i danni imputabili - Criteri.
Stato
decisa il 2012-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624431-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)